In caso di mancata ultimazione delle opere, d'interruzione dell'esercizio o di qualsiasi altra causa di decadenza prevista negli atti di concessione, i Governi dei due Stati contraenti prenderanno, di comune accordo, i provvedimenti che riterranno piu' appropriati alla situazione ed, eventualmente, accorderanno nuove concessioni.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215~art14 · fonte del testo