[1]Firma, ratifica e adesione

[2]1. Il presente accordo e' aperto alla firma di qualsiasi Stato membro il 19 febbraio 2013.

[3]2. Il presente accordo e' sottoposto a ratifica conformemente alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea («depositario»).

[4]3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente accordo notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'accordo al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012.

[5]4. Il presente accordo e' aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art84 · fonte del testo