[1]Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato

[2]1. Il tribunale statuisce conformemente alle richieste presentate dalle parti e non concede piu' di quanto sia stato richiesto.

[3]2. Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella procedura su ordinanza del tribunale e sui cui le parti hanno avuto la possibilita' di presentare osservazioni.

[4]3. Il tribunale valuta le prove in piena liberta' e indipendenza.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art76 · fonte del testo