[1]Ingiunzioni permanenti

[2]1. In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un brevetto, il tribunale puo' emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il tribunale puo' anche emettere tale ingiunzione nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un brevetto.

[3]2. Se del caso, il mancato rispetto dell'ingiunzione di cui al paragrafo 1 e' oggetto del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art63 · fonte del testo