[1]Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello

[2]1. La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello e' la lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.

[3]2. In deroga al paragrafo 1 le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto.

[4]3. In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la corte d'appello puo' decidere che un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o parte di esso, previo accordo delle parti.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art50 · fonte del testo