[1]Statuto

[2]1. Lo statuto fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento del tribunale.

[3]2. Lo statuto e' allegato al presente accordo. Lo statuto puo' essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale o su proposta di uno Stato membro contraente, previa consultazione del tribunale. Tuttavia, tali modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo.

[4]3. Lo statuto garantisce che il funzionamento del tribunale e' organizzato nella maniera piu' efficace e efficiente sotto il profilo dei costi ed assicura l'equo accesso alla giustizia.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art40 · fonte del testo