Modifiche all'articolo 66 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneita' e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza. 2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2. 2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1».

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~approvazione-art4 · fonte del testo