In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e senza pregiudizio degli impegni derivanti da altri accordi bilaterali o multilaterali:

  • a)su richiesta degli organi competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte potra' promuovere procedure investigative nel caso di attivita' concernenti la criminalita' anche al fine di evitare azioni terroristiche;
  • b)la Parte richiesta si impegnera' a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure attivate.

Testo vigente dal 23 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;213~accordo-art4 · fonte del testo