Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, puo' liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.

Testo vigente dal 2 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;213~art4 · fonte del testo