[1]Pensioni

[2]1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. L'espressione «altre remunerazioni analoghe» designa i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformita' con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali. 2. Gli assegni alimentari e altri assegni di mantenimento pagati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, gli assegni alimentari o altri assegni di mantenimento pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente, nella misura in cui non sono ammissibili quale sgravio per il pagatore o esclusi dalla base imponibile del contribuente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

Testo vigente dal 23 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;212~convenzione-art18 · fonte del testo