[1]dai servizi personali

[2]Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e da tutti i pubblici servizi di qualunque natura essi siano, e dagli obblighi militari quali quelli connessi con il servizio obbligatorio, contribuzioni militari ed acquartieramento presso privati.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art72 · fonte del testo