particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunita' 1 - I membri del personale consolare, nonche' i membri della loro famiglia che esercitano una attivita' privata a carattere lucrativo, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza non godono dei privilegi e delle immunita' previste nel presente Capitolo per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni. 2 - Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 1 del presente articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art33 · fonte del testo