ARTICOLO XVIII Al fine di coordinare, al piu' alto livello politico, le attivita' derivanti dal presente Accordo, si terranno consultazioni periodiche tra il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica del Venezuela, assistiti o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri. Nel corso di tali consultazioni, oltre agli argomenti politici ed economici di carattere bilaterale e internazionale, saranno in particolare trattati i problemi del debito estero, del dialogo Nord- Sud, della lotta contro il narcotraffico e della cooperazione tra America Latina ed Europa.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artxviii · fonte del testo