ARTICOLO XVI Le Parti si impegnano a facilitare ed appoggiare programmi di cooperazione tra organismi dello Stato e Enti di ricerca dei due Paesi, sia a livello bilaterale, sia in collaborazione con Istituzioni scientifiche internazionali.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artxvi · fonte del testo