ARTICOLO XIV Al fine di facilitare in particolare modo la costituzione di imprese miste, le due Parti hanno stipulato un Accordo per evitare la doppia imposizione che, pur conservando autonoma efficacia giuridica, sara' esso pure considerato, nelle relazioni tra le Parti, documento integrante del presente Accordo Quadro.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artxiv · fonte del testo