[1]Articolo XI Informazioni supplementari

[2]Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si dimostrano insufficienti per permettere la decisione in merito alla domanda di estradizione, la Parte richiesta chiedera' informazioni supplementari, fissando un termine a tal fine. Su richiesta motivata questo termine potra' essere prorogato.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artxi · fonte del testo