Articolo V Entrata in vigore Le decisioni contenute nel presente Protocollo entrano in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello durante il quale il Governo depositario avra' notificato agli Stati membri il deposito dello strumento con il quale sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 20, Par. 2 della COTIF.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;211~protocollo-artv · fonte del testo