[1]Articolo VI

[2]Il presente Accordo avra' durata indefinita ma l'una o l'altra delle parti contraenti puo', entro il 30° giorno di giugno di qualunque anno solare posteriore all'anno 1973, notificarne la cessazione all'altro Stato contraente ed in tal caso il presente Accordo cessera' di avere efficacia:

  • a)in India, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta;
  • b)in Italia, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente a cio' autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

[4]FATTO a Roma, il 3 febbraio 1970, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi testi facendo egualmente fede. Per il Governo italiano GUAZZARONI Per il Governo dell'India J. K. ATAL

Testo vigente dal 21 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;210~artvi · fonte del testo