[1]di Capitale, Utili e Reddito

[2]1. Conformemente alle vigenti leggi e regolamenti nazionali, ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte possano trasferire quanto segue, senza indebiti ritardi e in una valuta convertibile:

  • a)il capitale e il capitale addizionale, compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
  • b)il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
  • c)il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
  • d)i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
  • e)la remunerazione, e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore. 2. Senza limitare la portata dell'articolo 4 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi, qualora quest'ultimo sia piu' favorevole.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;209~accordo-art8 · fonte del testo