presente Accordo:

  • a)il termine intra-europeo indica unicamente i territori in Europa degli Stati membri della Commissione Europea dell'Aviazione Civile;
  • b)il termine tariffa indica il prezzo da percepire per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli o delle merci, ad eccezione del corriere, compresa ogni altra presentazione significativa garantita o offerta congiuntamente a detto trasporto, nonche' la percentuale da corrispondere per la vendita dei biglietti per il trasporto dei passeggeri, o per le corrispondenti transazioni relative al trasporto di merci. Tale termine include altresi' le condizioni che presiedono all'offerta del prezzo di trasporto o al pagamento della percentuale.
  • c)il termine zona di flessibilita' indica una gamma di livelli di prezzi e di condizioni come definita nell'Annesso al presente Accordo, nell'ambito della quale le tariffe passeggeri sono qualificate per l'approvazione automatica.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;209~accordo-art2 · fonte del testo