[1]Limitazione dei Benefici

[2]1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potra' beneficiare di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente e' stato quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali non avrebbe altrimenti beneficiato. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese ed alle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, e' stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione dei quali non avrebbe altrimenti beneficiato.

Testo vigente dal 21 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;208~convenzione-art28 · fonte del testo