ARTICOLO XIII Ammissione di osservatori Se del caso, il comitato puo' invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualita' di osservatori, i rappresentanti di altre organizzazioni internazionali di cui possono far parte esclusivamente i governi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~convenzione-2-artxiii · fonte del testo