ARTICOLO VII Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola e realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare 1. Tutte le operazioni di aiuto intraprese in conformita' della presente convenzione devono essere realizzate in modo compatibile con le preoccupazioni espresse nei principi e nelle direttive della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze. I membri si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di aiuto alimentare avviate in conformita' della presente convenzione in modo da evitare ogni e qualsiasi pregiudizio alla normale struttura della produzione e degli scambi internazionali. 2. Ove cio' appaia necessario, i membri si conformeranno alle direttive e ai criteri in materia di aiuto alimentare approvati dal comitato "Politiche e programmi di aiuto alimentare" del Programma alimentare mondiale.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~convenzione-2-artvii · fonte del testo