Ogni membro puo' ritirarsi dalla presente convenzione allo scadere di ciascuna annata agricola, notificando per iscritte il ritiro al depositario almeno 90 giorni prima dello scadere dell'annata agricola in questione, senza per questo essere esentato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e non assolti prima dello scadere della suddetta annata agricola. Il membro interessato informa simultaneamente il consiglio della decisione adottata.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art29 · fonte del testo