, sessioni e quorum

  • 1)La sede del consiglio e' Londra, salvo decisione contraria del consiglio.
  • 2)Il consiglio si riunisce durante ciascuna annata agricola almeno una volta al semestre e ogniqualvolta lo decida il presidente e lo esigano le disposizione della presente convenzione.
  • 3)Il presidente convoca una sessione del consiglio, se gliene viene fatta richiesta: a) da cinque membri o b) da uno o piu' membri che dispongono in totale di almento il 10% dei voti o c) dal comitato esecutivo.
  • 4)Ad ogni riunione del consiglio, la presenza di delegati che detengono, prima di qualsiasi adattamento del numero dei voti spettanti ai sensi del paragrafo 9 dell'articolo 12, la maggioranza dei voti spettanti ai membri esportatori e la maggioranza dei voti spettanti ai membri importatori e' necessaria per costituire il quorum.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art13 · fonte del testo