[1]Articolo (26)

[2]In caso di comune accordo, le Parti potranno decidere di comune accordo di chiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalla formula di cooperazione prevista dal presente Accordo e dagli accordi complementari da esso scaturiti.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art26 · fonte del testo