[1]Articolo (19)

[2]Le Parti promuoveranno le visite di studenti universitari in entrambi i paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi che verranno previamente concordati.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art19 · fonte del testo