[1]Articolo (19)
[2]Le Parti promuoveranno le visite di studenti universitari in entrambi i paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi che verranno previamente concordati.
Testo vigente dal 7 dicembre 2011
[1]Articolo (19)
[2]Le Parti promuoveranno le visite di studenti universitari in entrambi i paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi che verranno previamente concordati.
Testo vigente dal 7 dicembre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art19 · fonte del testo
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