1. Il Segretariato istituito dall'articolo 8 della convenzione esercita anche le funzioni di Segretariato del presente accordo. 2. L'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione relativo alle funzioni del Segretariato e l'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione relativo al funzionamento del Segretariato, si applicano mutatis mutandis al presente accordo. Il Segretariato, inoltre, esercita le funzioni che gli sono assegnate in virtu' del presente accordo e dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo.

Testo vigente dal 10 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-04;204~accordo-di-parigi-art17 · fonte del testo