[1]Articolo (9)

[2]In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolverle amichevolmente attraverso consultazioni e negoziati diretti fra i rappresentanti delle due Parti e, se necessario, attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 18 gennaio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;204~accordo-art9 · fonte del testo