Parti riaffermano il proprio desiderio di conferire impulso alle relazioni culturali bilaterali, stabilite nell'accordo firmato l'8 ottobre 1965. La parte italiana prendera' in considerazione le priorita' di sviluppo del Messico e definira' le modalita' attraverso le quali scienziati e professionisti messicani potranno accedere a istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Le Parti istituiranno inoltre corsi specifici di formazione. Esse promuoveranno eventi culturali e artistici e favoriranno una maggiore diffusione della lingua italiana in Messico.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art29 · fonte del testo