Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale e' essenziale al fine di favorire la cooperazione economica finanziaria e industriale. Esse riconoscono parimenti che lo scambio di informazioni sulle rispettive pratiche e legislazioni, nel rispetto degli accordi internazionali in materia, sara' oggetto di un negoziato che sara' avviato nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art23 · fonte del testo