Art. 19 (Accordo)
le Parti concordano nel conferire impulso ai legami tra organizzazioni imprenditoriali di entrambi i Paesi ed agli accordi che si stabiliscano tra di esse.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
le Parti concordano nel conferire impulso ai legami tra organizzazioni imprenditoriali di entrambi i Paesi ed agli accordi che si stabiliscano tra di esse.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art19 · fonte del testo
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