Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, ove lo stesso non disponga diversamente, e' valida per quanto riguarda i diritti delle persone di cui all'articolo 1 e dei loro superstiti, la legislazione italiana, tenuto conto delle Convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale vincolanti per la Repubblica italiana nonche' i Regolamenti delle Comunita' europee sulla sicurezza sociale.

Testo vigente dal 20 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;204~art9 · fonte del testo