Parte si impegna, con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, a garantire ai residenti stranieri alle stesse condizioni che ai suoi cittadini: a. il diritto alla liberta' di espressione; tale diritto comprende la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza l'interferenza delle Autorita' pubbliche ed a prescindere da considerazioni relative alle frontiere. Il presente articolo non impedisce agli Stati di assoggettare le imprese di radio -trasmissione, di televisione o di cinema ad un regime di autorizzazione; b. il diritto alla liberta' di riunirsi pacificamente, ed alla liberta' di associazione, compreso il diritto di fondare sindacati assieme ad altri, e di affiliarsi a sindacati per la difesa dei propri interessi. In particolar modo, il diritto alla liberta' di associazione implica il diritto per i residenti stranieri, di creare le loro associazioni locali a fini di assistenza reciproca, di conservazione e di espressione della loro identita' culturale o di difesa dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettivita' locale, nonche' il diritto di aderire ad ogni associazione.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;203~convenzione-art3 · fonte del testo