ARTICOLO XV ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI In conformita' con la risoluzione della Assemblea generale XIII.6.E del 13 febbraio 1946 tutti gli Autoveicoli posseduti o utilizzati dallo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite e da tutti i membri del personale che possiedono o utilizzano tali autoveicoli dovranno essere assicurati in maniera appropriata per i rischi nei confronti dei terzi.

Testo vigente dal 15 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202~accordo-artxv · fonte del testo