ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E L'ALGERIA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di opere che, per le loro qualita' artistiche e tecniche contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitive sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue: ART. 1 Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza superiore a 1.600 metri per i lungometraggi e non inferiore a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 M/m, o di proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzato da uno o piu' produttori italiani unitamente a uno o piu' produttori algerini conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente accordo, in base a un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti Autorita' dei rispettivi Paesi: per la Repubblica Italiana il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo; per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il Ministero dell'Informazione e della Cultura, Direzione della promozione delle attivita' audiovisive.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;202~accordo-art1 · fonte del testo