1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un residente di uno Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente se l'onere di tali pagamenti e' sostenuto da un'impresa di detto altro Stato o da una stabile organizzazione ivi situata.

Testo vigente dal 31 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202~art18 · fonte del testo