[1]CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL REGNO DI THAILANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA ed IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA

[3]Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, Hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1 Soggetti

[5]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 31 maggio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202~art1 · fonte del testo