[1]Esenzioni fiscali

[2]1. Il Tribunale, le sue proprieta' e i suoi beni sono esenti da tutte le imposte dirette. 2. Il Tribunale: a. e' esente dalle imposte sul valore aggiunto o ha diritto al loro rimborso per ogni acquisto di rilevante importo di beni e servizi necessari e forniti al Tribunale per le sue attivita' ufficiali, fatte salve le limitazioni stabilite dallo Stato parte ospitante; b. non e' invece esente dalle imposte e dalle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici. 3. I beni acquistati in regime di esenzione o di rimborso non saranno oggetto di atti di vendita o di disposizione a qualsiasi titolo in quello Stato parte ne' in altri Stati membri dell'Unione europea, se non alle condizioni fissate dallo Stato parte che ha concesso l'esenzione o il rimborso. 4. Fatti salvi gli obblighi derivanti per gli Stati parte dal diritto dell'Unione europea e dall'applicazione di leggi e regolamenti, le condizioni e le procedure sono determinate dalle competenti autorita' fiscali di ciascuno Stato parte.

Testo vigente dal 23 dicembre 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;201~allegato-art7 · fonte del testo