[1]Inviolabilita' delle sedi del Tribunale

[2]Le sedi del Tribunale sono inviolabili, fatte salve le condizioni che possono essere concordate con lo Stato parte interessato e la responsabilita' dello Stato parte che ospita la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado o la Corte d'appello rispetto alle sedi che saranno messe a disposizione da tale Stato parte.

Testo vigente dal 23 dicembre 2017

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-12-04;201~allegato-art3 · fonte del testo