[1]Applicazione provvisoria

[2]Uno Stato membro contraente puo' in qualsiasi momento notificare al depositario che applichera' il presente Protocollo in via provvisoria. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 in lingua inglese, francese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sara' depositato presso il depositario, che ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

Testo vigente dal 23 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-12-04;201~allegato-art19 · fonte del testo