[1]esclusi dalla limitazione

[2]Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano a:

  • a)crediti relativi alle operazioni di salvataggio o ai contributi per avaria comune;
  • b)crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi ai sensi della Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre 1969, o di ogni suo emendamento o protocollo in vigore;
  • c)crediti regolati da qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che disciplini o proibisca la limitazione della responsabilita' per danni nucleari;
  • d)crediti contro il proprietario di una nave a propulsione nucleare per danni nucleari;
  • e)crediti di persone al servizio del proprietario della nave o dell'addetto al soccorso i cui compiti siano connessi ai servizi della nave o alle operazioni di soccorso, ivi inclusi i crediti dei loro eredi, successori legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali crediti, se in base alla legge che regola il contratto d'ingaggio tra il proprietario della nave o l'addetto al soccorso e detto personale, il proprietario della nave o l'addetto al soccorso non abbia il diritto di limitare la propria responsabilita' in relazione a tali crediti, ovvero se, in forza di tale legge, a questi e' permesso solo di limitare la propria responsabilita' ad un ammontare superiore a quello previsto all'articolo 6.

Testo vigente dal 13 gennaio 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201~convenzione-art3 · fonte del testo