[1]degli ammontari della limitazione e dell'unita' di conto o dell'unita' monetaria

[2]1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 20, l'Organizzazione convochera' una Conferenza, avente come unico oggetto di revisionare gli ammontari stabiliti negli articoli 6 e 7 e nell'articolo 8 paragrafo 2 o di sostituire una o l'altra, ovvero entrambi le Unita' specificate nell'articolo 8 paragrafo 1 e 2 con altre Unita'. La revisione degli ammontari verra' effettuata solo a causa di un sensibile cambiamento del loro valore reale. 2. L'Organizzazione convochera' tale Conferenza su richiesta di almeno un quarto degli Stati Parte. 3. La decisione di rivedere gli ammontari o di sostituire le Unita' con altre unita' di conto e' adottata con una maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti a tale Conferenza. 4. Ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, dopo l'entrata in vigore di un emendamento, applica la Convenzione come emendata.

Testo vigente dal 13 gennaio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201~convenzione-art21 · fonte del testo