[1]del fondo

[2]1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 e dell'articolo 7, il fondo e' ripartito tra i creditori in proporzione ai loro crediti riconosciuti nei confronti del fondo. 2. Se, prima della ripartizione del fondo, la persona responsabile, o il suo assicuratore, ha pagato un credito nei confronti del fondo, tale persona acquista per surrogazione, e per l'ammontare che essa ha pagato, i diritti di cui la persona cosi' risarcita avrebbe goduto ai sensi della presente Convenzione. 3. Il diritto di surrogazione di cui al paragrafo 2 puo' anche essere esercitato da persone diverse da quelle ivi menzionate rispetto a qualsiasi ammontare di risarcimento che possano aver pagato, ma solo nella misura in cui tale surrogazione e' permessa ai sensi della legislazione nazionale applicabile. 4. Qualora la persona responsabile o qualsiasi altra persona stabilisca che puo' essere costretta a pagare, in una data successiva, in tutto o in parte, un tale ammontare di risarcimento relativamente al quale tale persona avrebbe goduto di un diritto di surrogazione, in ottemperanza ai paragrafi 2 e 3, se il risarcimento fosse stato pagato prima della ripartizione del fondo, il Tribunale o un'altra autorita' competente dello Stato ove il fondo e' stato costituito puo' ordinare che una somma sufficiente venga provvisoriamente accantonata per permettere a tale persona di far valere tale sua rivendicazione nei confronti del fondo, in detta data successiva.

Testo vigente dal 13 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201~convenzione-art12 · fonte del testo