[1]e residenze

[2]1 - Lo Stato d'invio puo', alle condizioni e in tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza:

  • a)acquistare in proprieta', in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione ed il mantenimento dell'Ufficio consolare o per la residenza dei membri di un Ufficio consolare;
  • b)costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformita' con la lettera a) del presente comma;
  • c)alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

[3]2 - Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. 3 - Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art8 · fonte del testo