[1]di funzioni consolari per conto di Stati terzi

[2]1 - Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni consolai nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo. 2 - In base alla presente Convenzione i funzionari consolai della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio della Georgia funzioni consolai a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art60 · fonte del testo