[1]allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze

[2]1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questi designata devono essere notificati:

  • a)l'arrivo dei membri del personale consolare, dopo la loro nomina a tale incarico, la loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o la cessazione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare, nonche' ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;
  • b)l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;
  • c)l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualita';
  • d)l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio consolare o del personale privato che siano residenti nello Stato di residenza, nella misura in cui siano beneficiari di privilegi ed immunita'.

[3]2 - Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere preventivamente notificati.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art6 · fonte del testo