[1]e altri atti

[2]1. I funzionari consolari hanno diritto di:

  • a)legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle Autorita' o dai pubblici funzionari dello Stato di residenza;
  • b)ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le firme, certificare e tradurre documenti quando questi atti o formalita' sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato d'invio;
  • c)tradurre e autenticare ogni documento emanato dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza, purche' le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano.

[3]2. Gli atti ed i documenti formati, certificati o autenticati da un funzionario consolare nonche' la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o effettuati dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza, purche' siano state rispettate le eventuali formalita' richieste in materia da detto Stato.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art41 · fonte del testo