[1]con le Autorita' dello Stato di residenza

[2]Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

  • a)alle Autorita' locali competenti nella propria circoscrizione;
  • b)alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza, oppure dagli accordi internazionali rilevanti.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art37 · fonte del testo