MEZZI ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE Art. 22 1. Le reti ferroviarie dei due Paesi sono tenute ad installare e a tenere in buono stato di funzionamento, ciascuna sul proprio territorio, i mezzi e gli impianti di telecomunicazione nonche' la segnaletica di sicurezza, necessari per l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera. 2. Il personale di servizio della rete limitrofa ha il diritto di utilizzare gratuitamente i mezzi e gli impianti di telecomunicazione per la necessita' di servizio.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art22 · fonte del testo